Diritti del Fanciullo

 

Approvata dall'ONU il 20 Novembre 1959
Ad ogni bambino va garantito:

 

 

art.1 - Il diritto all'eguaglianza senza distinzione o discriminazione di
razza, religione, origine o sesso;

art.2 - Il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e
normale sul piano fisico,
intellettuale, morale, spirituale e sociale

art.3 - Il diritto ad un nome e ad una nazionalità;

art.4 - Il diritto ad una alimentazione sana, alloggio e cure mediche;

art.5 - Il diritto a cure speciali in caso di invalidità:

art.6 - Il diritto ad amore, comprensione e protezione;

art.7 - Il diritto all'istruzione gratuita, attività ricreative e
divertimento;

art.8 - Il diritto a soccorso immediato in caso di catastrofi;

art.9 - Il diritto alla protezione contro qualsiasi forma di negligenza,
crudeltà e sfruttamento;

art.10 - Il diritto alla protezione contro qualsiasi tipo di discriminazione
ed il diritto ad un'istruzione in uno spirito d'amicizia fra i popoli, di
pace e di fratellanza

 

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